STAI LEGGENDO

Terzo Settore: pubblicate le regole per l’iscrizio...

Terzo Settore: pubblicate le regole per l’iscrizione nella Gazzetta Ufficiale

Terzo Settore: pubblicate le regole per l’iscrizione nella Gazzetta Ufficiale

Lo scorso 15 settembre 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto sulla “Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo Settore”.

Clicca qui per scaricare il documento in pdf

Il RUNTS (Registro unico nazionale del Terzo Settore) è gestito dall’Ufficio statale e dagli Uffici regionali e provinciali del RUNTS. Il tutto nel rispetto delle disposizioni del Codice e del decreto in esame. Pur non essendo obbligatoria, l’iscrizione al Registro è necessaria per ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore e usufruire dei benefici previsti. Il decreto disciplina l’iscrizione sia per gli enti non dotati di personalità giuridica (articoli 8-9) che per quelli dotati di personalità giuridica articoli da (16 a 19).

Nello specifico il decreto disciplina:

 

  • procedure per l’iscrizione e per la cancellazione degli enti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, nonché i documenti da presentare ai fini dell’iscrizione, al fine di garantire l’uniformità di trattamento degli ETS sull’intero territorio nazionale
  • modalità di deposito degli atti previsti;
  • regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro Unico;
  • modalità di comunicazione dei dati tra il Registro Imprese e il Registro unico con riferimento agli Enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese

Come è composto il Registro unico nazionale del Terzo Settore?

Il Registro unico nazionale del Terzo settore si comporrà delle seguenti sezioni (art.46, c.1 del Codice del Terzo settore):

 

  • Organizzazioni di volontariato (Odv) (artt.32 a 34 del Codice)
  • Associazioni di promozione sociale (Aps) (artt. 35 e 36 del Codice)
  • Enti filantropici (artt.37 a 39 del Codice)
  • Imprese sociali, comprese le cooperative sociali. Per tali enti l’iscrizione nel Registro imprese soddisfa in automatico l’iscrizione nel Runts
  • Reti associative (41 del Codice)
  • Società di mutuo soccorso, (artt. da 42 a 44 del Codice)
  • Altri enti del Terzo settore, a cui sono iscritti gli enti che presentano le caratteristiche di cui all’art .4 del Codice del Terzo settore, diversi da quelli elencati nelle lettere precedenti

Come iscriversi

La domanda di iscrizione nel RUNTS deve essere presentata dal rappresentante legale dell’ente. Deve essere inoltre presentata all’Ufficio del Registro unico nazionale della Regione o della Provincia autonoma in cui l’ente ha la sede legale. Una volta completata ne viene verificata l’idoneità e, se valutata positivamente, entro 60 giorni l’Ufficio deve disporre l’iscrizione dell’ente nella sezione del RUNTS indicata nella domanda di iscrizione.

 

Leggi anche:
É stato firmato sabato 17 ottobre, a Roma, il nuovo protocollo d’intesa tra AVIS Nazionale e AIL Nazionale per promuovere la cultura del dono. Scopri di più. Clicca qui.

CONDIVIDI QUESTO ARTICOLO

ARTICOLI CORRELATI

INSTAGRAM
Segui il nostro profilo